Le presenti FAQ sono liberamente tratte dalle Linee Guida per l’utilizzo della Firma
Digitale pubblicate dal CNIPA e dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Cosa è la Firma Digitale?
La Firma Digitale può essere definita come l’equivalente elettronico della tradizionale
firma autografa apposta su un documento cartaceo. Essa è associata stabilmente al
documento informatico e lo arricchisce di informazioni che attestano con certezza
l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità dello stesso
Chi è l’Ente Certificatore (Certification Authority)?
E’ la terza parte di fiducia la quale, operando nel rispetto della vigente normativa
in materia di firma digitale e delle regole tecniche emanate dal CNIPA, garantisce
l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. Inoltre, al fine di fornire
protezione nei confronti di possibili danni derivanti da un esercizio non adeguato
delle attività di certificazione, il Certificatore possiede particolari requisiti
tecnici, organizzativi e societari.
Quali sono gli obblighi dell’Ente Certificatore?
L’ente Certificatore, tra l’altro, deve:
- provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della
certificazione;
- specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso
del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
- attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD;
- informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione
e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle
limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
- garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro
e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli
elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
- non copiare, nè conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore
ha fornito il servizio di certificazione;
La Firma Digitale ha valore legale?
Sì, in base a quanto stabilito dall’art. 15 della legge 59/97, per il quale “gli
atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Inoltre, l’attuale Codice delle Amministrazioni
digitali stabilisce che “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale
o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile
al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”
Quali documenti posso firmare digitalmente?
E’ possibile sottoscrivere digitalmente qualsiasi documento elettronico, sia esso
un documento di bilancio, un contratto, un documento di risposta ad una gara d’appalto,
un ordine di acquisto, ecc.
Cosa è la Marca Temporale?
La validità temporale di un documento informatico, firmato digitalmente, è pari
alla validità temporale del certificato utilizzato dal sottoscrittore. Molti documenti
informatici, tuttavia, hanno una validità temporale che si protrae oltre la scadenza
del certificato di sottoscrizione. Per attribuire a questi documenti una ulteriore
validità temporale si utilizza la marca temporale, la quale consente di rendere
opponibile a terzi il riferimento temporale associato al documento.